Art. 93
AllegatoSez. II

Art. 93

121 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. L'estinzione determina, altresì, la revoca, della sospensione cautelare. Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-93