Art. 92
AllegatoSez. II

Art. 92

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In vigore dal 1 mar 1960
Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento dev'essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell', comma primo del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, o dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario ovvero entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale e lo abbia costituito in mora per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
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