Allegato›Sez. II
Art. 87
115 / 189In vigore dal 1 mar 1960
La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui l'incolpato è addetto, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere, e assegnando il termine per l'espletamento delle indagini e la restituzione degli atti.
Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.
Avvenuta la restituzione degli atti, si deve provvedere ai sensi dell'.
La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e nei termini di cui al secondo comma dell'. all'incolpato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-87