Art. 86
AllegatoSez. II

Art. 86

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In vigore dal 1 mar 1960
Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'ufficiale giudiziario senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'ufficiale giudiziario può svolgere oralmente la propria difesa, personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera con la presenza dei soli membri, a maggioranza di voti, con le seguenti modalità: a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione, danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello espresso sulle altre; b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente ufficiale, giudiziario e vota per ultimo; c) qualora nella votazione si manifestino più di line opinioni, per formare la maggioranza, il componente la Commissione che ha votato per la sanzione più grave di unisce a quello che ha votato per la sanzione immediatamente inferiore. La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-86