Allegato›Sez. II
Art. 85
113 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell', ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta.
La citazione deve contenere l'indicazione del fatte addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabiliti per la comparizione e l'avvertenza che nei venti giorni successivi alla notificazione l'ufficiale giudiziario lui facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
La citazione è notificata dall'ufficiale giudiziario, o, qualora nel luogo non esista ufficiale giudiziario diverso dell'incolpato, dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo è addetto. Se la dimora dell'incolpato non è nota, le notificazioni e le comunicazioni prescritte nel presente capo sono eseguite mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero.
L'incolpato può farsi assistere da un difensore e può fare pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data di comparizione, documenti e memorie difensive.
Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-85