Allegato›Sez. II
Art. 83
111 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Il presidente della Corte di appello, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dello ufficiale giudiziario ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente trasmette gli atti al Ministero con la proposta di archiviazione.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile on la censura, provvede direttamente nel caso in cui egli stesso sia competente a norma del primo comma dell', ovvero trasmette gli atti al competente capo ufficio perché provveda ad irrogare la punizione.
Quando, attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'ufficiale, giudiziario, ritenga sia da applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, propone al Ministro di iniziare il procedimento disciplinare.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-83