Art. 79
AllegatoSez. II

Art. 79

107 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
La censura è inflitta dal capo dell'ufficio presso cui prestava servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza. Il capo dell'ufficio contesta per iscritto l'addebito all'incolpato nelle forme stabilite dall', assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni. La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'ufficiale giudiziario. Copia della comunicazione è immediatamente rimessa dal presidente del tribunale o dal pretore al presidente della Corte di appello insieme con le contestazioni e le giustificazioni. Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura l'ufficiale giudiziario può ricorrere alla Commissione di vigilanza e di disciplina nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La deliberazione motivata, della Commissione è provvedimento definitivo.
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