Art. 78
AllegatoCapo X

Art. 78

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In vigore dal 1 mar 1960
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell', salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-78