Art. 77
AllegatoCapo X

Art. 77

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-77