Art. 74
AllegatoCapo X

Art. 74

153 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli si applicano le disposizioni del primo comma dell'. Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, non può disporsi del posto durante la sospensione. L'assegno alimentare previsto dall' è a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all' ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale eccedenza della quota predetta è, invece, accantonata fino all'esito del procedimento penale e disciplinare. La quota accantonata, quando non sia più dovuta, è ripartita fra gli ufficiali giudiziari che concorsero a formarla.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-74