Allegato›Capo X
Art. 72
151 / 189In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni con provvedimento del capo dell'ufficio, che ne dovrà informare, per via gerarchica, il Ministero.
L'ufficiale giudiziario sottoposto a procedimento penale, se la natura del reato è particolarmente grave, può essere sospeso dalle funzioni con decreto del Ministro.
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti di un ufficiale giudiziario da lui dipendente deve immediatamente riferirne, per via gerarchica, al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-72