Art. 70
AllegatoCapo X

Art. 70

149 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresì nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-70