Art. 68
AllegatoCapo X

Art. 68

147 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia riportato successivamente, per due anni consecutivi, la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'ufficiale giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina del distretto nella cui circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-68