Art. 67
AllegatoCapo X

Art. 67

146 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-67