Art. 66
AllegatoCapo X

Art. 66

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In vigore dal 20 ott 1988
L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato "[. . .]in applicazione dell'art.27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi termini di cui al precedente punto, l'illegittimita' costituzionale [. . . ]dell'art. 66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-66