Art. 64
AllegatoCapo X

Art. 64

143 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
All'ufficiale giudiziario sospeso è concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superiore alla metà dell'ammontare mensile del trattamento economico previsto dall', oltre gli assegni per carichi di famiglia. Negli uffici, cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, l'assegno alimentare previsto dal comma precedente è a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all' ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-64