Allegato›Capo X
Art. 60
139 / 189In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura.
2) l'ammenda disciplinare;
3) la sospensione;
4) la destituzione.
Agli effetti disciplinari la competenza è determinata dalla sede dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario esercitava le funzioni quando commise il fatto addebitatogli.
I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello state matricolare e comunicati in copia, per via gerarchica, al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-60