Allegato›Sez. III
Art. 56
133 / 189In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario può chiedere al Ministero di prendere visione dell'indice del fascicolo e può altresì chiedere l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di atti o documenti, ovvero la iscrizione o la cancellazione di annotazioni nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il Direttore generale della organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta.
L'ufficiale giudiziario può ottenere che gli siano rilasciati, a sue spese, estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. I criteri per la determinazione delle spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del servizio.
L'importo è corrisposto dall'ufficiale giudiziario mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dell'ufficio che rilascia il documento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-56