Art. 54
AllegatoSez. III

Art. 54

131 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, è tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità. Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell', egli verifica preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario sottoposto a valutazione o a giudizio; ordina l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nel primo comma dell'articolo seguente e appone la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi del primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-54