Art. 53
AllegatoSez. III

Art. 53

130 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresì, indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. I capi d'ufficio, ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario deve essere sottoposto a valutazione o a giudizio da parte della Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono verificare se lo stato matricolare contiene tutte le notizie di cui al precedente comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e cancellazioni e apporvi la data e la firma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-53