Art. 49
AllegatoCapo IX

Art. 49

104 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Presso ogni Corte di appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario più anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio. Il segretario della Commissione è nominato dal presidente della Corte di appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-49