Art. 47
AllegatoCapo VIII

Art. 47

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In vigore dal 1 mar 1960
Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'. La nomina e la revoca sono disposte con decreto dei Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-47