Art. 45
AllegatoCapo VII

Art. 45

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In vigore dal 1 mar 1960
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dagli , l'ufficiale giudiziario che risulti non idoneo per infermità ad esercitare le funzioni è dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-45