Allegato›Capo VII
Art. 44
99 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall', quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermità si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal settimo comma dell', quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettiva per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, che a tale effetto si considera compiuto nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
Per comprovate ragioni di particolare gravità il Ministro può concedere all'ufficiale giudiziario che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-44