Art. 43
AllegatoCapo VII

Art. 43

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario che aspira ad ottenere l'aspetativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo dell'ufficio. Il Ministro deve provvedere sulla domanda entro un mese e può, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingerla, ritardarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. Questa, inoltre, può essere in qualunque momento revocata, per ragioni di servizio, con provvedimento motivato. L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno; durante tale periodo, l'ufficiale giudiziario non ha diritto ad alcun assegno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-43