Art. 42
AllegatoCapo VII

Art. 42

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In vigore dal 1 mar 1960
L'assegno di cui all' e quello di cui all' sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-42