Art. 39
AllegatoCapo VII

Art. 39

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro. Può anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità in tal caso l'ufficiale giudiziario può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non può disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in aspettativa per servizio militare; negli altri casi se ne può, invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-39