Allegato›Capo VII
Art. 38
93 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Il congedo ordinario è concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario è concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo dello ufficio.
L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario è considerato in servizio anche ai fini della ripartizione di cui all' e della indennità integrativa; per il primo mese di congedo straordinario gli spetta il trattamento economico stabilito dall', ridotto di un quinto per il secondo mese.
Negli uffici, ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il trattamento economico di cui al comma precedente è dovuto sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in congedo.
L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace è considerato in servizio e ha diritto ai trattamento economico di cui alla prima parte del secondo comma del presente articolo, nonché all'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date eventuali comunicazioni di servizio.
Il capo dell'ufficio deve comunicare, per via gerarchica, al Ministero il periodo di congedo fruito da ciascun ufficiale giudiziario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-38