Art. 37
AllegatoCapo VI

Art. 37

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In vigore dal 1 mar 1960
Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata. L'assistenza all'udienza può essere demandata dai pretore ali messo di conciliazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-37