Art. 31
AllegatoCapo V

Art. 31

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In vigore dal 1 mar 1960
Nei casi previsti dagli , l'ufficiale giudiziario deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito ai sensi del primo e secondo comma dell'. Il Ministro può anche ordinare, per gravi motivi di ufficio, che l'ufficiale giudiziario continui a prestare servizio nella sede precedente per un periodo di tempo non superiore a, giorni trenta. In questo caso il termine di cui al primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale servizio. Nei casi di urgente necessità il Ministro può, inoltre, disporre che l'ufficiale giudiziario raggiunga la nuova sede anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-31