Art. 30
AllegatoCapo V

Art. 30

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In vigore dal 1 mar 1960
Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario può essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilità giuridica o morale determinata da qualsiasi causa. Nel Bollettino ufficiale deve essere data notizia delle sedi vacanti che non debbano essere ricoperta d'ufficio a norma delle disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento (debbono essere trasmesse al Ministero, per via gerarchica, nel termine di giorni venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci. Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener conto della posizione nella graduatoria di cui all', dei precedenti di carriera e delle situazioni personali o di famiglia, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'. L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non può essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne per comprovate ragioni di salute o per incompatibilità. All'ufficiale giudiziario trasferito, di ufficio, in altra sede, spettano le indennità dovute, allo stesso titolo, all'impiegato civile dello Stato il quale è equiparato ai fini del trattamento economico minimo garantito.
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