Art. 26
AllegatoCapo IV

Art. 26

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In vigore dal 1 mar 1960
L'Ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-26