Art. 25
AllegatoCapo III

Art. 25

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In vigore dal 1 mar 1960
Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dalla nomina. Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nello esercizio delle sue funzioni. Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-25