Art. 24
AllegatoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina. Il Ministro può abbreviare per giusta causa il termine suddetto, ma non può prorogato. Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-24