Art. 21
AllegatoCapo III

Art. 21

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-21