Art. 20
AllegatoCapo II

Art. 20

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In vigore dal 1 mar 1960
Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari. I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso. Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi e assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale; trascorso tale periodo dev'essere trasferito ad una pretura. Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell' e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all', l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresì, gli emolumenti di cui all'.
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