Allegato›Capo II
Art. 20
35 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.
I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso.
Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi e assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale; trascorso tale periodo dev'essere trasferito ad una pretura.
Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell' e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all', l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresì, gli emolumenti di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-20