Allegato
Art. 186
15 / 189In vigore dal 1 ago 1975
È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente ordinamento.
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA
Note all'articolo
- La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-186