Art. 176
Allegato

Art. 176

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In vigore dal 1 ago 1975
Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall' e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili. Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

Note all'articolo

  • La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-176