Art. 171
AllegatoCapo II

Art. 171

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In vigore dal 13 lug 1980
Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-171