Art. 170
AllegatoCapo II

Art. 170

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In vigore dal 1 mar 1960
Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell', riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell', riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall' quello garantito dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-170