Art. 17
AllegatoCapo II

Art. 17

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In vigore dal 1 mar 1960
Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e dai Comitati di vigilanza nell'espletamento delle operazioni d'esame si redige giorno per giorno processo verbale, nel quale deve essere inserito anche il testo delle deliberazioni eventualmente adottate. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. Il presidente, al termine dei lavori della Commissione, redige, sullo svolgimento del concorso, una succinta relazione, che trasmette al Ministro insieme con la graduatoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-17