Art. 169
AllegatoCapo II

Art. 169

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In vigore dal 13 lug 1980
All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio. Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'. Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell' anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso e negli .

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico) che in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.
  • Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 31) che le modifiche apportate agli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229, e successive modificazioni, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1970.
  • La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art.9, commi 1 e 2) che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
  • La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-169