Art. 166
AllegatoCapo II

Art. 166

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dello aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-166