Art. 160-bis
AllegatoTitolo TERZO

Art. 160-bis

189 / 189
In vigore dal 1 ago 1975
Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purchè nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo". L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera.
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