Art. 155-bis
AllegatoCapo IV

Art. 155-bis

83 / 189
In vigore dal 1 lug 1962
Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo , determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all', tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto. L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-155-bis