Art. 155
AllegatoCapo IV

Art. 155

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In vigore dal 13 lug 1980
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 31) che le modifiche apportate agli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229, e successive modificazioni, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1970.
  • La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art.9, commi 1 e 2) che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
  • La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-155