Art. 153
AllegatoSez. V

Art. 153

183 / 189
In vigore dal 1 mag 1977
Nel caso previsto dall', agli ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R 16 aprile 1977, n. 116 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " La gratificazione di cui all'articolo 153, primo comma [. . .] ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-153