Art. 151
AllegatoSez. IV

Art. 151

181 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennità integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.
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