Allegato›Capo II
Art. 15
30 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di quello fissato. Essa è pubblica; non può durare meno di quindici minuti nè più di trenta.
Ogni componente della Commissione può interrogare i candidati sulle materie di esame; tuttavia il presidente può all'inizio della seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali essi dovranno interrogare i concorrenti.
Terminata la prova orale di ciascun candidato, la Commissione procede alla votazione; il voto assegnato viene subito annotato nel processo verbale.
La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario. L'aumento è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito dopo avergli assegnato il voto per la prova orale.
Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il risultato delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-15