Art. 149
AllegatoSez. IV

Art. 149

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In vigore dal 1 lug 1962
L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell', percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all', il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero. Quando l'indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennità corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-149